1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di consentire loro di operare ai sensi delle disposizioni del presente capo;
b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;
c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni